Secondo la Cassazione, ''l'abbandonarsi al meretricio'' può non essere una ''circostanza sufficiente ad attribuire la colpa della separazione al coniuge responsabile''
Roma - Moglie 'lucciola'? Può non vedersi addebitare, in caso di separazione, la colpa del crac matrimoniale se il rapporto è già compromesso. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza della Prima sezione civile (la 20256) nella quale osserva che, anche se ''l'abbandonarsi al meretricio'' è una ''violazione particolarmente grave'' nell'ambito del matrimonio, tuttavia può non essere una ''circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile'' se ''non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi''.
Applicando questo principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Walter M., un signore di Perugia che, separatosi dalla moglie Paola B. dopo oltre quindici anni di matrimonio dal quale erano nati due figli, chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie che, subito dopo la fine della loro unione, aveva preso ad esercitare ''attività di meretricio''. Piazza Cavour, allineandosi alla decisione della Corte d'appello di Perugia, 13 giugno 2003, ha sottolineato che nessuna colpa può essere addebitata alla ex consorte dal momento che ''la comunione morale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto riferibile alla condotta di entrambi''. Sia lui che lei, infatti, si erano resi responsabili di ''egocentrismo, desiderio di sopraffazione, aggressività, conflittualità permanente, reciproche infedeltà, prodigalità''.
In questo quadro, dunque, concludono gli 'ermellini', ''il prostituirsi'' della consorte ''rappresenta soltanto un episodio di una situazione di conflittualità e di tensione esasperata''.
Fonte: adnkronos.com
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento