mercoledì 26 novembre 2008

CASSAZIONE: LA MOGLIE FA LE CORNA AL MARITO? LUI DEVE ESSERE 'SOLIDALE'

Che la moglie non si debba mai spiare e' risaputo ma ora la Corte di Cassazione sottolinea che se il marito e' 'cornuto' deve anche essere solidale con la consorte dal momento che ''i doveri di solidarieta' derivanti dal matrimonio'' valngono ''anche nel caso di infedelta' coniugale''. Il caso che ha portato la Quinta sezione penale a suggellare questo principio e' dato dalla vicenda di una coppia lombarda, separata in casa. Lui, Andrea G., 64 anni, dopo aver scoperto che la moglie Marta gli metteva le corna, si era messo a registrare le conversazione che lei aveva con lui e con altri. Denunciato per interferenza indebita nella vita privata (reato previsto dall'art. 615 bis del codice penale), Andrea era stato assolto dalla Corte d'appello di Milano, luglio 2005, ''in ragione della comune appartenenza del domicilio nel quale le intercettazioni furono eseguite''. Contro l'assoluzione si e' opposto in Cassazione il pm milanese che ha sollecitato la condanna del marito per indebita interferenza nella vita privata della consorte. La Suprema Corte (sentenza 39827) ha giudicato ''fondato'' il ricorso e, pur dovendo annullare la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione, non ha rinunciato a dire la sua sui ''doveri coniugali'' anche in caso di corna. Scrivono testualmente gli 'ermellini' che '' i doveri di solidarieta' derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarieta' si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignita'; tanto vale anche nel caso di infedelta' del coniuge - rimarca la Cassazione - poiche' la violazione dei doveri di solidarieta' coniugale non e' sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza''. La pubblica accusa della Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso del collega pm. Piazza Cavour ricorda ancora che ''la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa'' si verifica a prescindere ''dal rapporto di convivenza coniugale con la vittima''.

Fonte: adnkronos.com

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